Nuovo Decreto Sicurezza e Coltelli -  25 aprile 2026
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto Sicurezza, precedentemente modificato e approvato dal Senato. Il decreto mira a contrastare il porto ingiustificato degli strumenti da taglio in contesti urbani e l’utilizzo improprio degli stessi.
Distinzioni dei significati di possesso, trasporto e porto:
POSSESSO = detenere uno strumento da taglio in un luogo privato (abitazione, pertinenza, negozio o magazzino) non richiede giustificazione specifica.

TRASPORTO = spostare uno strumento da taglio, adeguatamente custodito, da un luogo a un altro, in modo non immediatamente disponibile o pronto all’uso e in condizione di accesso non immediato (es. nello zaino, in valigia, in una cassetta attrezzi, in contenitori non immediatamente accessibili o nel baule dell’auto). Il trasporto è consentito per giustificato motivo, per coerenza del contesto o per una motivazione valida.

Esempi pratici:

    L’operatore professionista che trasporta gli strumenti da taglio all’interno della propria attrezzatura da lavoro.
    Il cliente che rientra dopo l’acquistato di un coltello o lo porta ad affilare.
    L’escursionista che trasporta un coltello nello zaino o nel portabagagli del proprio veicolo.

Attenzione: lasciare uno strumento da taglio stabilmente nel cruscotto “per ogni evenienza” può configurare il reato di porto abusivo comportando conseguenze amministrative e penali.


PORTO = avere uno strumento da taglio con sé, pronto all’uso, fuori dalla propria abitazione, in mano, in tasca, alla cintura, nell’abitacolo o nel cruscotto dell’auto, nello zaino, a portata di mano o immediatamente utilizzabile. Il porto è consentito esclusivamente per giustificato motivo, valido, attuale, concreto e coerente con il contesto.

Esempi pratici: 

    L’operatore professionale che porta in tasca lo strumento da taglio per svolgere il proprio lavoro.
    Il cacciatore o il pescatore che ha con sé lo strumento da taglio per tali attività o attività sportiva coerente con lo strumento.
    L’escursionista che ha con sé lo strumento da taglio per l’attività outdoor esercitata o per altra attività sportiva coerente con lo strumento.

Attenzione: anche un coltello di piccole dimensioni, un multiuso o uno strumento da taglio di dimensioni contenute può essere valutato come oggetto atto ad offendere se portato senza giustificato motivo, in un contesto non coerente o con modalità non compatibili con un uso lecito. Anche quando esiste un motivo legittimo, è sempre consigliabile trasportare il coltello chiuso non immediatamente disponibile.


NORMATIVA

1. È consentito il possesso di coltelli chiudibili a un taglio e punta acuta con lama pari o superiore a 5 cm, muniti di blocco della lama oppure apribili con una sola mano. Sono consentiti il possesso, il trasporto e il porto con giustificato motivo concreto e coerente.

Esempio: lavoro, outdoor, escursione, sport o altra esigenza lecita e documentabile. Il porto fuori dall’abitazione è penalmente rilevante quando avviene senza giustificato motivo ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni solo quando avviene senza giustificato motivo.


2. È consentito il possesso di coltelli a lama fissa a un taglio e punta acuta con lama pari o superiore a 8 cm, inclusi coltelli da cucina, trincianti, coltelli tecnici e strumenti da lavoro. Sono consentiti il trasporto e il porto con giustificato motivo concreto e coerente.

Esempio: lavoro, outdoor, escursione, sport o altra esigenza lecita e documentabile. Il porto fuori dall’abitazione è penalmente rilevante quando avviene senza giustificato motivo ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni solo quando avviene senza giustificato motivo.


3. È consentito il possesso di coltelli con lame a due tagli e punta acuta, coltelli a scatto, a farfalla, camuffati o occultati ed è consentito il trasporto con giustificato motivo concreto e coerente. È assolutamente vietato il porto e non è previsto il giustificato motivo.

Esempio: trasporto dello strumento da taglio dal punto di acquisto alla propria abitazione, adeguatamente custodito. Il loro porto fuori dall’abitazione non è consentito.


Avvertenze: le soglie di lunghezza della lama eventualmente introdotte dal decreto individuano specifiche fattispecie, ma non sostituiscono il principio generale del giustificato motivo, che resta determinante. Con la nuova normativa, le soglie di 5 cm e 8 cm servono a individuare le fattispecie più specifiche e sanzionate in modo più severo.

Se una lama è inferiore a 5 cm o a 8 cm se fissa, non significa automaticamente che possa essere portata liberamente fuori casa: deve esserci il giustificato motivo.

Nel testo convertito in legge, i coltelli pieghevoli a un taglio e punta acuta con lama pari o superiore a 5 cm, muniti di blocco lama oppure apribili con una sola mano, vengono ricondotti all’art. 4 della Legge 110/1975. Ciò significa che il porto fuori dall’abitazione è penalmente rilevante quando avviene senza giustificato motivo. Non si tratta quindi di una libertà generalizzata di porto, ma della necessità di avere un motivo concreto, attuale e coerente con il contesto. Anche quando esiste un motivo legittimo, è sempre consigliabile trasportare il coltello chiuso, non immediatamente disponibile all’uso e coerente con l’attività svolta.

Precisazioni: uno spelucchino o un piccolo coltellino da cucina con lama di 5-7 cm, essendo solitamente a lama fissa e privo di blocco/scatto, non rientrano nella specifica soglia dei 5 cm prevista per i coltelli pieghevoli e non rientra nella soglia degli 8 cm prevista per le lame affilate o appuntite eccedenti tale misura. Ciò però non significa libero porto e  resta sempre necessario valutare il contesto e la presenza di un giustificato motivo concreto e coerente.



TUTELA DEI MINORI

La vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, degli strumenti compresi nell’art. 4 comma 8 e nell’art. 4-bis comma 1, ai minori di 18 anni è assolutamente VIETATA. All’atto dell’acquisto, l’esercente ha l’obbligo di chiedere l’esibizione di un documento d’identità valido, salvo i casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il rifiuto di esibire un documento impedisce la conclusione della vendita. La norma si applica anche per le vendite a mezzo e-commerce tramite l’adeguamento tecnico dei siti web e delle piattaforme con sistemi efficaci di verifica della maggiore età.

Il minore non può esserne legittimo destinatario né avere una disponibilità autonoma e stabile di uno strumento da taglio. Resta ferma la possibilità di utilizzo sotto la diretta responsabilità e vigilanza del genitore o del maggiorenne esercitante la responsabilità genitoriale, limitatamente al tempo e alle modalità strettamente connesse ad attività lecite, con immediato ripristino della custodia in capo all’adulto al termine dell’attività.

Se un minore commette uno dei reati di porto abusivo previsti dagli art. art. 4 comma 8 e nell’art. 4-bis comma 1, al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

Per l’esercente che effettua la vendita a minori è prevista una sanzione da 500 a 3.000 euro e la possibile chiusura dell’esercizio fino a 15 giorni già alla prima violazione. In caso di reiterazione, la multa aumenta e si può arrivare alla revoca della licenza.